Due esempi sulla questione della causalità dei difetti tecnici in caso di incidente stradale

08 nov 2020 Tecnologia dei veicoli

Non tutti i difetti tecnici riscontrati nel quadro di un incidente vanno necessariamente annoverati fra le cause dello stesso. Per effettuare una distinzione sotto questo profilo è necessario un attento esame da parte di un perito, come dimostrano i due esempi seguenti.

Esempio 1:
Un’automobile procede in un centro abitato a una velocità di 50 km/h. Il fondo stradale in asfalto è asciutto ed è prevista una corsia per ciascuna direzione di marcia. Diversi veicoli, anch’essi a 50 km/h, vengono incontro all’automobile in direzione contraria. Un monopattino elettrico lento si immette nella corsia dell’automobile 15 m davanti alla stessa comparendo fra due veicoli parcheggiati. Il conducente effettua una frenata. Poco dopo l’inizio della frenata l’automobile colpisce l’utente del monopattino all’altezza del faro destro. Il veicolo si ferma dopo uno spazio di frenata di 17,2. L’utente in monopattino riporta gravi lesioni o perde addirittura la vita. Sul luogo dell’incidente viene riscontrato che i due dischi dei freni posteriori sono in parte arrugginiti. Con un tempo stimato di reazione – compresi tutti i tempi di sistema come per es. il tempo effettivo di frenata – di un secondo, una frenata completa a 50 km/h inizierebbe dopo 13,9 m. La frenata inizia subito prima della collisione e si conclude solo 16,1 m (= 13,9 m + 17,2 m - 15 m) dopo il punto di collisione. La velocità di collisione è pari a 48,3 km/h. Mediante un esame dettagliato dell’impianto frenante in officina, un perito determina le ripercussioni del difetto su quest’ultimo. Ne emerge che i freni posteriori non sono praticamente in grado di trasmettere forze frenanti. L’efficienza residua dell’impianto frenante è quindi pari solo al 70% rispetto a un impianto sottoposto a corretta manutenzione. Il difetto riscontrato all’impianto frenante non è tuttavia una causa dell’incidente descritto nell’esempio 1. Indipendentemente dalle condizioni dei freni, il conducente del monopattino elettrico verrebbe in ogni caso urtato dall’automobile a una velocità di 50 km/h o poco inferiore.
Esempio 2:
Anziché 15 metri davanti all’automobile, ora il conducente del monopattino sbuca a 26 m di distanza. Considerando la stessa reazione (un secondo) e il 70% dell’azione frenante originaria, la collisione con il monopattino avviene 4,9 m prima che l’automobile si fermi. Ciò corrisponde a una velocità residua di 26,7 km/h: prevedibilmente il conducente del monopattino elettrico riporta delle ferite. Un’automobile con un impianto frenante funzionante al 100% si arresterebbe dopo 26 m (13,9 m di spazio di reazione + 12,1 m di spazio di frenata). In questo caso il conducente del monopattino elettrico non riporterebbe alcuna lesione fisica. In questo esempio il difetto dell’impianto frenante sarebbe responsabile dell’incidente.
Risultato:
Solo la determinazione della decelerazione possibile a fronte del difetto consente una ricostruzione corretta dell’incidente. Nel caso in cui il difetto dell’impianto frenante non venisse rilevato, con uno spazio di frenata di 17,2 m e una decelerazione in frenata stimata come in precedenza in 8 m/s2 si otterrebbe una velocità di partenza di 59,7 km/h. Di conseguenza si corre il rischio che davanti al giudice venga dibattuta la causa “Velocità eccessiva” anziché “Difetto tecnico”. Nel quadro della ricostruzione dell’incidente, la perizia tecnica sui veicoli coinvolti assume dunque una particolare importanza.